Tasse sulle criptovalute in Italia nel 2026: aliquote e novità
Il 2026 è l'anno del cambiamento più rilevante per la fiscalità crypto italiana dall'introduzione del regime dedicato: l'aliquota sulle plusvalenze sale dal 26% al 33%, la franchigia è definitivamente abolita e le cripto-attività entrano nell'ISEE. In questa guida trovi tutte le regole in vigore, con le differenze rispetto agli anni precedenti.
Le aliquote: cosa cambia dal 1° gennaio 2026
La Legge di Bilancio 2025 aveva già programmato l'aumento, e la Legge di Bilancio 2026 lo ha confermato: le plusvalenze e gli altri proventi da cessione, permuta rilevante o detenzione di cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026 sono soggetti a imposta sostitutiva del 33%.
C'è una sola eccezione: i redditi derivanti da token di moneta elettronica denominati in euro — le stablecoin ancorate all'euro conformi all'art. 3 del regolamento UE 2023/1114 (MiCA) — restano tassati al 26%.
| Periodo di realizzo | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Fino al 31/12/2024 | 26% | €2.000 (sulla plusvalenza complessiva annua) |
| Anno 2025 | 26% | Abolita |
| Dal 1° gennaio 2026 | 33% (26% per stablecoin in euro MiCA) | Abolita |
Attenzione a un dettaglio che genera molta confusione: la dichiarazione che presenti nel 2026 riguarda i redditi del 2025, quindi sconta ancora il 26%. Il 33% lo vedrai per la prima volta nella dichiarazione 2027, sui realizzi del 2026.
Nessun regime transitorio: conta la data di vendita
Il legislatore non ha previsto meccanismi di salvaguardia per chi ha acquistato prima del 2026: se vendi oggi crypto comprate nel 2020, l'intera plusvalenza — anche la parte maturata negli anni al 26% — è tassata al 33%. Negli anni scorsi il legislatore ha aperto finestre di affrancamento (rideterminazione del costo di acquisto pagando un'imposta sostitutiva ridotta): se una nuova finestra dovesse aprirsi, valutarla con il proprio commercialista può essere conveniente per chi ha forti plusvalenze latenti.
Quali operazioni sono tassate (e quali no)
- Vendita contro euro o valuta estera: imponibile.
- Permuta crypto-crypto tra asset con stesse caratteristiche e funzioni (es. BTC → ETH): non imponibile.
- Conversione in stablecoin euro: secondo l'interpretazione prevalente è un evento imponibile, perché la stablecoin ha caratteristiche e funzioni diverse.
- Pagamento di beni o servizi in crypto: imponibile (è una cessione a titolo oneroso).
- Proventi da detenzione (staking, lending, reward): imponibili al momento della percezione — ne parliamo nella guida su staking, airdrop e NFT.
Il calcolo della plusvalenza avviene con il metodo LIFO: si considerano vendute per prime le unità acquistate più di recente. Trovi esempi numerici completi nella guida al calcolo delle plusvalenze con il LIFO.
L'imposta patrimoniale: 2 per mille ogni anno
Oltre all'imposta sulle plusvalenze, chi detiene cripto-attività paga ogni anno l'imposta sul valore delle cripto-attività: il 2 per mille (0,2%) del valore al 31 dicembre, rapportato ai giorni di detenzione. Se operi tramite un intermediario italiano viene applicata come imposta di bollo; altrimenti la calcoli e versi tu in dichiarazione. È legata agli obblighi di monitoraggio del Quadro W (ex Quadro RW), dovuti anche se non hai mai venduto.
Crypto e ISEE: la novità 2026
La Legge di Bilancio 2026 include espressamente le cripto-attività nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE. Chi presenta la DSU dovrà quindi conteggiare anche wallet e depositi su exchange; le modalità operative di dettaglio sono demandate a un decreto attuativo. Per chi beneficia di prestazioni legate all'ISEE è un cambiamento da non sottovalutare.
Cosa fare in pratica
- Ricostruisci lo storico di acquisti, vendite, swap e reward: senza documentazione il costo di acquisto si presume zero e paghi le imposte sull'intero incasso.
- Non dimenticare il monitoraggio: il Quadro W è dovuto anche senza vendite, e le sanzioni vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato.
- Pianifica i realizzi: con l'aliquota salita al 33% e nessuna franchigia, il momento in cui vendi ha un impatto fiscale concreto.
Domande frequenti
Quanto si paga di tasse sulle criptovalute nel 2026?
Le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 sono tassate con imposta sostitutiva del 33%. Fa eccezione la cessione di token di moneta elettronica denominati in euro (stablecoin conformi al regolamento MiCA), tassata al 26%. A queste imposte si aggiunge l'imposta sul valore delle cripto-attività del 2 per mille annuo.
Esiste ancora la franchigia di 2.000 euro?
No. La franchigia di 2.000 euro è stata abolita a partire dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025: oggi ogni euro di plusvalenza è imponibile, indipendentemente dall'importo.
Scambiare una crypto con un'altra fa scattare le tasse?
La permuta tra cripto-attività aventi le stesse caratteristiche e funzioni (ad esempio Bitcoin con Ethereum) non è fiscalmente rilevante. La conversione in euro, in valuta estera o l'utilizzo di crypto per acquistare beni e servizi sono invece eventi imponibili, così come — secondo l'interpretazione prevalente — la conversione in stablecoin ancorate all'euro.
Le criptovalute rientrano nell'ISEE?
Sì: la Legge di Bilancio 2026 ha inserito espressamente le cripto-attività tra le componenti del patrimonio mobiliare rilevanti ai fini ISEE. Le modalità operative sono demandate a un decreto attuativo.
Se ho comprato crypto anni fa e vendo nel 2026, quale aliquota si applica?
Conta il momento in cui realizzi la plusvalenza, non quello dell'acquisto: una vendita effettuata nel 2026 sconta il 33% anche su crypto acquistate in anni precedenti, perché non è previsto alcun regime transitorio.
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Questo articolo ha finalità puramente informative e non costituisce consulenza fiscale. La normativa sulle cripto-attività cambia di frequente: per la tua situazione specifica rivolgiti a un commercialista.