Crypto ricevute in eredità o in donazione: come si tassano
È una situazione che si presenta sempre più spesso, e quasi sempre nel momento peggiore: un familiare lascia delle criptovalute e gli eredi si trovano davanti a due problemi insieme — recuperarle materialmente e capire cosa devono dichiarare. Le due cose viaggiano su binari diversi, e conviene tenerle separate.
Prima il problema pratico: senza chiavi non c'è eredità
Sul piano giuridico le cripto-attività sono beni e rientrano nell'asse ereditario come qualsiasi altro. Sul piano pratico, però, un notaio non può ordinare a una blockchain di trasferire dei fondi: senza la chiave privata o le credenziali dell'exchange, quel patrimonio è inaccessibile anche a chi ne ha pieno diritto.
- Crypto su exchange: esiste un intermediario a cui rivolgersi. Quasi tutte le piattaforme hanno una procedura per gli eredi, che richiede certificato di morte, atto notorio o dichiarazione di successione e documenti d'identità.
- Crypto in self-custody: l'unica strada è il recupero della seed phrase. Se non è stata lasciata da qualche parte — cassetta di sicurezza, testamento, plico presso il notaio — non esiste alcuna procedura di recupero.
È il motivo per cui chi detiene cripto-attività dovrebbe lasciare istruzioni scritte: non l'elenco delle chiavi in chiaro, ma il percorso per arrivarci. Un patrimonio che nessuno può sbloccare non è un patrimonio.
Ereditare non è un realizzo
Sul piano fiscale il punto di partenza è tranquillizzante: la successione non genera plusvalenza. Non c'è corrispettivo, non c'è cessione, non c'è imposta sostitutiva da pagare al momento in cui si eredita.
Il nodo si sposta più avanti: quando l'erede venderà, quale costo potrà opporre al corrispettivo incassato?
Il nodo del costo fiscalmente riconosciuto
Qui la materia è genuinamente incerta e le due letture portano a risultati molto diversi:
| Impostazione | Costo riconosciuto all'erede | Conseguenza |
|---|---|---|
| Valorizzazione all'apertura della successione | Valore delle cripto-attività a quella data | La rivalutazione maturata in vita del defunto non viene tassata in capo all'erede |
| Continuità con il costo del defunto | Costo di acquisto originario | L'erede eredita anche l'intera plusvalenza latente |
Su un Bitcoin comprato a 3.000 euro nel 2017 e valorizzato 90.000 alla data del decesso, la differenza fra le due letture vale decine di migliaia di euro di imposta. È esattamente il tipo di situazione in cui non ha senso decidere da soli: serve un commercialista, e serve conservare tutta la documentazione di entrambi gli scenari.
In ogni caso, appena la vendita avviene il calcolo torna a essere ordinario: lotti scaricati con il criterio LIFO, saldo netto nel Quadro RT, aliquota del periodo.
Una volta stabilito il costo riconosciuto, la plusvalenza si calcola come sempre. Apri il calcolatore gratuito: Calcolo plusvalenze LIFO →
Dal giorno in cui le hai, sei tu a dichiararle
Il monitoraggio segue la disponibilità: dal momento in cui hai il controllo effettivo delle cripto-attività, quei wallet e quei conti entrano nel tuo Quadro RW/W, con i giorni di detenzione che decorrono da quella data e l'imposta del 2 per mille riproporzionata.
Vale anche — e soprattutto — se non hai venduto nulla e hai lasciato tutto fermo dove si trovava: l'obbligo nasce dal possesso, non dai movimenti. Lo stesso principio si applica al caso, molto più comune di quanto sembri, delle crypto custodite in un hardware wallet.
E la donazione?
La logica è simile. Chi dona non incassa un corrispettivo e quindi non realizza una plusvalenza; chi riceve entra nella disponibilità delle cripto-attività e da quel momento è soggetto agli obblighi di monitoraggio e all'imposta sul valore. Sul fronte dell'imposta di donazione valgono le regole ordinarie, con franchigie e aliquote legate al grado di parentela.
Anche qui la parola d'ordine è tracciabilità: un trasferimento on-chain senza alcun documento a supporto è indistinguibile, per un verificatore, da un pagamento non dichiarato.
Cosa mettere in ordine, in concreto
- L'inventario: quali cripto-attività, su quali wallet ed exchange, per quale controvalore alla data rilevante.
- La valorizzazione a quella data, con una fonte documentata — vale lo stesso criterio spiegato nella guida su quale cambio usare in dichiarazione.
- La catena dei trasferimenti verso gli indirizzi degli eredi o del donatario.
- Il quadro degli anni precedenti: se il defunto o il donante non aveva dichiarato, la posizione va sistemata — di norma con il ravvedimento operoso.
Il primo punto è quasi sempre il più faticoso, perché richiede di ricostruire un patrimonio che qualcun altro aveva organizzato a modo suo. Nummo aiuta proprio lì: unisce wallet, exchange e conti in un unico quadro e ricostruisce i valori alle date che servono, così l'inventario da consegnare al notaio o al commercialista è già pronto.
Domande frequenti
Le criptovalute rientrano nell'asse ereditario?
Sì: sono beni a tutti gli effetti e fanno parte del patrimonio del defunto, quindi rientrano nella successione insieme a conti correnti, immobili e strumenti finanziari. Il problema pratico non è giuridico ma tecnico: senza le chiavi private quei beni restano inaccessibili anche agli eredi legittimi.
Chi eredita delle crypto paga l'imposta sulle plusvalenze?
No, non al momento della successione: ereditare non è un realizzo. L'imposta sostitutiva scatta quando l'erede vende, converte in euro o utilizza le cripto-attività ricevute, sulla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscalmente riconosciuto.
Qual è il costo di acquisto delle crypto ricevute in eredità?
È il punto più delicato dell'intera materia e non ha una risposta unica: la tesi prevalente valorizza le cripto-attività al momento dell'apertura della successione, un'altra fa subentrare l'erede nel costo originario del defunto. Data la posta in gioco, è un caso in cui la consulenza professionale è indispensabile.
Ereditare delle crypto fa scattare l'obbligo del Quadro RW?
Sì, dal momento in cui ne hai la disponibilità. Dovrai indicarle nel quadro di monitoraggio della dichiarazione relativa a quell'anno, con i giorni di detenzione decorrenti dalla data in cui hai acquisito il controllo effettivo, e versare l'imposta del 2 per mille riproporzionata.
Una donazione di criptovalute va dichiarata?
Chi dona non realizza una plusvalenza, perché non c'è corrispettivo. Chi riceve entra nella disponibilità di cripto-attività e da quel momento è soggetto agli obblighi di monitoraggio e all'imposta sul valore. Sulle imposte di donazione valgono le regole ordinarie, con franchigie legate al grado di parentela.
Come si documenta il passaggio agli eredi?
Serve una tracciabilità ordinata: la dichiarazione di successione che elenca le cripto-attività, l'indicazione dei wallet e degli exchange coinvolti, e la prova del trasferimento verso indirizzi riconducibili agli eredi. Senza questa catena documentale, la posizione fiscale dell'erede resta difficile da ricostruire.
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Questo articolo ha finalità puramente informative e non costituisce consulenza fiscale. La normativa sulle cripto-attività cambia di frequente: per la tua situazione specifica rivolgiti a un commercialista.